Statuto dell'Associazione Taia & Medega

 

S T A T U T I

 

 

art. 1. ragione sociale e scopo

 

sotto la denominazione “gruppo taia e medega” è stata costituita una associazione retta dall’art. 60 e segg. ccs.

l’associazione è priva di mire economiche.

scopo: promovimento di attività ricreative e in particolare partecipazione sotto varie forme alle manifestazioni carnevalesche in svizzera e all’estero. divertirsi è il verbo più usato dalla nostra associazione.

 

 

art. 2. sede

 

bellinzona, presso il recapito del presidente.

 

 

art. 3. durata

 

la durata dell’associazione è illimitata.

 

 

art. 4. risorse

 

le risorse dell’associazione sono:

 

a)   le quote sociali annue;

b)   i versamenti dei sostenitori.

 

  

art. 5. anno della società

 

l’anno sociale inizia il 1. ottobre e termina il 30 settembre.

i conti dovranno essere chiusi entro il 31 dicembre e presentati al comitato. Dopo la sua approvazione passeranno ai revisori.

 

 

art. 6. l’assemblea sociale

 

le competenze dell’assemblea sociale sono:

 

1)   nomina e scarico del comitato  e dei revisori ogni 2 anni;

2)   ammissione ed esclusione dei soci, attivi e passivi;

3)   approvazione del resoconto annuale e del bilancio annuale;

4)   approvazione del preventivo annuale e del programma annuale;

5)   modifiche dello statuto.

 

l’assemblea può deliberare alla presenza di almeno 15 soci.

l’assemblea può essere convocata se la maggioranza dei soci attivi lo richiede per iscritto e con motivazione al comitato. in tal caso il comitato può convocare l’assemblea anticipatamente. La lista delle trattande dovrà essere inviata a tutti i soci 10 giorni prima dello svolgimento della stessa.

 

 

art. 7. comitato

 

l’assemblea nomina il presidente e il comitato.

Il comitato nomina gli aventi diritto di firma e decide le modalità della stessa.

Attualmente si compone da 3 a 9 membri:

presidente (il suo voto è decisivo in caso di parità), vice-presidente, segretario-cassiere, membri.

 

le sue competenze sono:

 

1)   l’amministrazione con rappresentanza verso i terzi.

2)   la preparazione ed esecuzione delle decisioni prese dall’assemblea sociale,
       inclusa l’elaborazione del preventivo e del programma annuale.

3)   la convocazione delle assemblee.

4)   la facoltà di emanare leggi.

5)   stabilire le quote sociali.

  

 

art. 8. revisori

 

l’assemblea nomina 2 revisori e un supplente che non devono essere necessariamente soci attivi. sono rieleggibili per 4 anni.

 

 

art. 9. dimissioni

 

l’appartenenza alla società si annulla con la dimissione o l’esclusione.

la dimissione è da inviare per iscritto al presidente, il quale sottopone il caso all’assemblea sociale con preavviso. per i soci attivi può essere accettata solo alla fine dell’anno sociale (30 settembre), con preavviso di 3 mesi.

L’esclusione di un socio può essere decisa dall’assemblea, se questi ha agito contro l’interesse della società o non ha rispettato lo statuto e se lui, malgrado l’intimazione, non cessa la sua azione contro la società o non rimedia al danno causato; può pure essere decisa nel caso dimostri palese disinteresse per l’attività di base.

La risoluzione è legale se viene decisa dai rimanenti soci attivi all’unanimità. I soci dimissionari o esclusi devono compiere i loro obblighi per l’anno in corso. E’ riservata all’assemblea sociale la facoltà di sollevarlo dall’incarico anticipatamente.

Se non verranno assolte le condizioni sopra indicate la quota annua pagata non verrà restituita.

 

 

art. 10. scioglimento

 

per lo scioglimento è necessario il consenso dei 2/3 dei soci attivi.

Un eventuale saldo positivo verrà devoluto in beneficenza.

 

 

 

il presente statuto è stato approvato all’assemblea del
15 novembre 1990.

 

 

 

il segretario:                        il presidente:

 

F.franchini                         a. robbiani